GROSSETO – La frode dell’olio – con il prezioso “oro verde” che sarebbe stato fatto passare per Igp toscano quando non lo sarebbe stato – si è concluso tre mesi fa con due condanne e otto assoluzioni: «Non esiste una metodica che sia in grado di attestare con certezza, dall’analisi di un campione di olio, la sua provenienza, e per quanto concerne il presente giudizio, la provenienza toscana secondo quanto prescritto dall’apposito disciplinare».
di Domizia Di Crocco
Il giudice Marco Bilisari ha depositato le motivazioni della sentenza, nelle quali ha ripercorso le fasi salienti di indagini e dibattimento e ha chiarito perché – a suo giudizio – sono emerse soltanto alcune responsabilità, perché la maggior parte degli imputati è stata assolta anche se con formula dubitativa, perché è stato necessario dichiarare l’estinzione per prescrizione.
Nei meriti delle indagini era partita quando gli investigatori avevano notato che un frantoio lavorava a gran ritmo pur in presenza di un’annata (2014-2015) completamente negativa per le olive.
L’accusa aveva chiesta otto condanne. Adesso sarà possibile presentare appello.
Silvio Terenzi (avvocato Matteo Di Pumpo) è stato condannato a quattro mesi e 300 (doppi benefici) ma anche a risarcire in separata sede il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva toscano. È stato riconosciuto responsabile di falso e di frode in commercio, perché sarebbe stato consapevole di aver consegnato olio non di provenienza toscana.
Secondo il giudice, «non era emerso in sede di perquisizione alcun documento che attestasse con precisione la provenienza delle olive», le registrazioni sul Sian erano lacunose e infine le olive consegnate al frantoio non potevano provenire da Badia dell’Ombrone perché quel prodotto era stato raccolto tempo addietro e portato a frangere in Umbria.
Alessandra Guerrieri del frantoio Mastacchi (difesa avvocato Domenico Rechichi) ha avuto due mesi (doppi benefici). Le era contestata l’annotazione (nel registro telematico obbligatorio) di consegna di masse olearie per quantitativi inferiori a quelli effettivamente recapitati. Perché la condanna? Perché «la prova che non vi fu tale consegna è rappresentata dal fatto che i veicoli, dotati all’epoca di gps installati dalla polizia giudiziaria, in quel giorno (14 dicembre 2015) non si recarono all’azienda dell’imputata» e dunque non può esservi stata la consegna. L’imputata non ha offerto ricostruzioni alternative, ad esempio provando che non tutti i mezzi erano muniti di gps; e non basta portare le fatture emesse dal frantoio, perché «potrebbero anche documentare dati non corrispondenti alla realtà».
Giancarlo Ballerini (avvocato Settimio Chelli) era imputato per una falsa attestazione sul quantitativo di olio consegnato: ma le intercettazioni, alla base dei sospetti, sono inutilizzabili. Il fatto non sussiste.
Anche per Maurizio Bianchi e Massimo Lusini (avvocato Alessandro Pampanini) la contestazione è basata su una intercettazione: inutilizzabile. Assoluzione perché il fatto non sussiste.
Salvatore Lamola (avvocato Valentina Guerriero) aveva una doppia imputazione, falso e frode in commercio. Secondo il giudice, l’imputato nel registro aveva ceduto olio extravergine destinato a diventare toscano Igp «indicando un requisito di cui non si poteva in realtà fregiare» in merito all’estrazione a freddo, tuttavia «per la modalità di lavorazione del frantoio in questione è possibile che tale olio presentasse realmente tali caratteristiche qualitative». Dunque il fatto può essere ricondotto nella causa di non punibilità per particolare tenuità.
Doppia imputazione anche per Daniele Lepori (avvocati Roberto Ginanneschi e Alessandro Oneto): ma è intervenuta la prescrizione, il reato è estinto (dicembre 2015).
Nazzareno Tiberi (avvocato Roberto Cerboni) doveva rispondere di falso, per una cessione di olio che non sarebbe avvenuta. Ma secondo il dottor Bilisari «gli elementi appaiono insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, le annotazioni riportate in agenda appaiono troppo generiche e possono far sorgere al più dei sospetti, non assurgono al rango di prove». Il fatto non sussiste.
Marcello Dragoni (avvocato Giuseppe Nicosia) era imputato come amministratore delegato di Certified Origins, braccio commerciale di Olma. Per lui «non vi è la prova che fosse consapevole che l’olio consegnato non era di provenienza toscana». Le conversazioni intercettate non fanno chiarezza e non è possibile sostenere che lui «non potesse non sapere». E non sono nemmeno emersi «elementi indiziari da cui poter desumere che fosse artefice della frode, anche perché non se n’è dimostrato il vantaggio economico; non è emerso che la società avesse acquistato masse olearie destinate a divenire Igp toscano a prezzi inferiori, così da ottenerne un ingiusto profitto; avrebbe potuto commercializzare tale olio semplicemente come olio italiano, con uguale ritorno economico». Prescrizione per alcuni casi, assoluzione perché il fatto non costituisce reato per il cuore dell’accusa.
Paolo Toninelli (avvocato Cecilia Dragotta): intercettazioni inutilizzabili a proposito del presunto ruolo di regista di una falsa consegna di olio. Massimo Felice Neri (avvocato Giuseppe Nicosia) è morto nel corso del procedimento.( Fonte, note Il Tirreno)